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Art. 1
E’ costituita una associazione sotto la denominazione "SOCIETA' ITALIANA STUDIO DOLORE OROFACCIALE" in forma abbreviata "SISDO".
Art. 2
L'associazione, che non ha scopo di lucro, intende promuovere, divulgare, valorizzare le conoscenze, gli studi e le ricerche multidisciplinari
riguardanti il dolore orofacciale in tutti i suoi aspetti.
Art. 3
L'associazione è aperta a tutti coloro che si occupano, a diverso livello, di problematiche legate al dolore orofacciale.
Art. 4
Sono membri dell’associazione:
a) i Soci Costituenti;
b) i Soci Fondatori;
c) i Soci Ordinari;
d) i Soci Onorari.
Art. 5
I Soci Costituenti sono coloro che provvedono alla costituzione dell'Associazione e alla stesura del presente Statuto. Tali Soci,
trascorsa una settimana dalla costituzione formale dell'associazione e quando la medesima avrà accolto gli eventuali Soci Fondatori di cui
all'art. 6 (sei) transiteranno automaticamente nel ruolo di Soci Fondatori.
Art. 6
I Soci Fondatori sono coloro che si iscrivono all'associazione, durante la prima settimana di vita dell'associazione, partecipando cosi ad
ogni attivita iniziale. L'iscrizione dei Soci Fondatori dovrà essere approvata da tutti i Soci Costituenti. Le spese iniziali di costituzione
dell'associazione saranno a carico dei Soci Fondatori.
Art. 7
Entro 15 (quindici) giorni dalla sua costituzione, il Presidente, se nominato nell'atto costitutivo, o, in mancanza, il Socio Fondatore
piu anziano, convocherà la prima assemblea dei Soci che eleggeranno il nuovo Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i 4 Consiglieri
del Consiglio Direttivo secondo le modalita riportate nel successivo art.13 (tredici). Dopo l’espletamento di quanto sopra riportato e dopo
aver deliberato circa l'ammontare della quota di iscrizione, l'associazione potrà accogliere i Soci Ordinari e i Soci Onorari.
Art. 8
Le domande di ammissione dei nuovi Soci Ordinari, corredate da un breve curriculum vitae, devono essere controfirmate durante i primi 3 (tre)
anni di vita dell'associazione da due Soci fondatori ed approvate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Successivamente le domande potranno essere firmate anche da due Soci Ordinari con almeno 2 (due) anni di anzianità. Le domande dovranno
essere indirizzate al Presidente.
Oltre ai Soci Ordinari possono far parte dell'associazione in qualita di Soci Onorari, coloro che per
particolari meriti scientifici o riconoscimenti vengano ammessi come tali su proposta del Consiglio direttivo e previa delibera votata a
maggioranza dell’Assemblea dei Soci. Il numero dei Soci Onorari non potrà comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) degli associati.
E' esclusa espressamente la possibilità di una partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 9
L'Associazione ha sede presso la residenza del Presidente.
Art. 10
In ottemperanza ai propri scopi istituzionali l'associazione può organizzare Convegni o Congressi, riunioni ed assise scientifiche,
assemblee ordinarie e straordinarie.
Art. 11
Organi dell'associazione sono l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
Art. 12
L'Assemblea dei Soci è convocata con lettera recante l'ordine del giorno inviata, anche con metodi telematici, all'indirizzo dei singoli
Soci almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea puo deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà piu uno dei soci;
in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti. I Soci possono farsi rappresentare alle assemblee da altri Soci partecipanti
mediante delega scritta. Ogni socio non può presentare piu di due deleghe.
Art. 13
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sei membri (Tesoriere, Segretario e 4 Consiglieri) è presieduto dal Presidente.
L'Assemblea dei Soci elegge direttamente, mediante scheda segreta, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e, contemporaneamente, 4 (quattro)
consiglieri che, insieme ai tre predetti, compongono il Consiglio Direttivo. L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo è possibile per un
massimo di due mandati consecutivi (ciascuno di tre anni). L'elezione alla stessa carica (Presidente-
Qualora il numero di associati superi il numero di 100 (cento) si aumenterà il numero di consiglieri
ad 8 (otto). Tale aumento avrà luogo in occasione della prima elezione utile.
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.
Come riportato nell’art 7 (sette), durante la prima assemblea, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere saranno eletti dai Soci
Fondatori.
Il primo mandato del Presidente sara di anni 6 (sei).
Art. 14
Tutti i Soci Ordinari e i Soci Fondatori, anche quelli ricoprenti cariche di cui all’Art. 13, sono tenuti al versamento di una quota
associativa annuale il cui importo sarà stabilito annualmente da apposita delibera del Consiglio direttivo, approvata dall’assemblea dei soci.
Il pagamento della quota conferisce il diritto di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione. La quota non è rivalutabile,
ne trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo cura quanto è necessario per il funzionamento e l'incremento dell'associazione e mantiene relazioni con Associazioni
italiane e straniere affini.
Art. 16
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'associazione di fronte a terzi. Convoca e presiede le sedute del Consiglio e le assemblee dei
soci; in caso di impedimento può delegare a rappresentarlo, di volta in volta, un membro del Consiglio Direttivo. Il Segretario mantiene i rapporti
con i soci, custodisce l'archivio sociale, provvede all'aggiornamento del libro dei soci, alla stesura del verbali delle riunioni e degli atti
ufficiali e cura la pubblicazione di eventuali atti della societa. Il Tesoriere provvede alla esazione delle quote sociali ed alla amministrazione
del fondo sociale.
Art. 17
Il patrimonio dell'associazione è costituito: a) dalle quote sociali; b) da eventuali contributi di Enti o di
privati; c) da eventuali lasciti o donazioni; d) da eventuali contributi volontari versati dagli associati.
Art. 18
Il Socio è tenuto a corrispondere una quota annuale il cui ammontare è fissato dall'Assemblea e puo essere soggetto a revisione.
Il socio che, per quanto sollecitato, non provvede al pagamento della quota sociale per due anni consecutivi e considerato dimissionario.
Art. 19
L'associazione ha durata di tempo illimitata.
Art. 20
L'eventuale scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea dei Soci ed è vincolata dall'assenso di tutti i Soci Fondatori.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere destinato, su decisione dell'assemblea dei Soci, agli scopi
dell'associazione, a scopi affini o devoluto ad enti di beneficienza, rimanendo in ogni caso esclusa qualsiasi ripartizione tra i Soci.
Art. 21
L’associazione ha la facolta di integrare il presente statuto con un Regolamento.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.